Sez. 5, Sentenza n. 9002 del 16/04/2007 (Rv. 597064 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI | Natura giuridica - "Vocatio in ius" - Esclusione - "Litis denuntiatio" - Configurabilità - Conseguenze - Ricorso per cassazione nei confronti di alcune parti del giudizio di merito - Passaggio in giudicato della sentenza nei confronti delle altre - Impedimento - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI
In un giudizio svoltosi con pluralità di parti in causa scindibile, la proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di talune soltanto delle parti processuali non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti delle altre parti del giudizio di merito non destinatarie dell'impugnazione, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricorso sia stato notificato anche a queste ultime: la notificazione prevista dall'art. 332 cod. proc. civ. non contiene infatti una "vocatio in ius", ma ha valore di semplice "litis denuntiatio", volta a far conoscere ai destinatari l'esistenza di un'impugnazione, al fine di consentire loro di proporre impugnazione in via incidentale nello stesso processo, qualora la stessa non sia esclusa o preclusa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)