Sez. 3, Sentenza n. 710 del 16/01/2006 (Rv. 589758 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Termine - Decorrenza - Notifica della sentenza - Ad istanza di una sola parte - Decorrenza unitaria per tutte le parti - Configurabilità - Fondamento - Notificante - Consegna del plico all'ufficiale giudiziario - Rilevanza - Prova - Modalità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE
In caso di opposizione del terzo all'esecuzione ex art. 619 cod. proc. civ., trattandosi di controversia con unico rapporto sostanziale e necessaria pluralità di parti, la notifica della sentenza, ancorché eseguita ad istanza di una sola delle parti, segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione anche contro le altre parti, con effetti, per quanto riguarda il notificante, ricollegati al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, la prova della data di relativa consegna non potendo essere affidata ad una mera dichiarazione di parte, nè ad una indicazione temporale che, pur contenuta nel documento, sia priva di qualunque riferimento idoneo ad individuarne l'autore e ad esplicitarne la finalità, mentre ben può configurarsi attraverso la produzione (nella specie, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., trattandosi di dimostrare l'ammissibilità del ricorso per cassazione) della ricevuta, rilasciata ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 dall'ufficiale giudiziario, dell'incarico affidatogli o l'attestazione dello stesso pubblico ufficiale circa la data di ricezione dell'atto medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)