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Sez. 3, Sentenza n. 15123 del 04/07/2007 (Rv. 599076 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Disciplina del primo comma dell'art. 330 primo comma cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Avvenuta notificazione della sentenza entro l'anno - Sussistenza - Mancata notificazione entro l'anno - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599076-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La norma del primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ., nell'individuare taluni luoghi in cui si notifica l'impugnazione si riferisce sia al caso in cui sia avvenuta la notificazione della sentenza e sia stata dichiarata la residenza o eletto il domicilio, sia al caso in cui la notificazione sia avvenuta, ma non sia stata dichiarata la residenza o eletto il domicilio, sia al caso in cui la sentenza non sia stata notificata e non sia decorso l'anno dalla pubblicazione (comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale). Quest'ultima ipotesi è da ritenersi compresa nel primo comma, sia in quanto la rubrica della norma è riferita al luogo di notificazione dell'impugnazione senza alcuna limitazione al caso di notifica della sentenza, sia perché il secondo inciso del suddetto primo comma inizia con l'avverbio "altrimenti" (che è idoneo a comprendere anche la detta ipotesi di mancanza della notifica), sia perché il terzo comma della norma stessa (a parte l'ipotesi della mancanza di dichiarazione di residenza o domicilio, con cui allude sia al caso della parte contumace, sia al caso della parte costituita personalmente senza dichiarazione di residenza o elezione di domicilio) con l'espressione modale "in ogni caso", che assume carattere di norma di chiusura, è riferibile appunto al caso in cui sia mancata la notificazione della sentenza e sia decorso l'anno dalla pubblicazione (e così rafforza l'indicata interpretazione dell'avverbio "altrimenti").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)