Sez. 1, Sentenza n. 2325 del 16/03/1999 (Rv. 524166 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Dichiarazione di nullità del matrimonio per riserva mentale - Conoscenza o conoscibilità della riserva da parte dell'altro coniuge - Accertamento da parte del giudice investito dalla delibazione - Necessità - Apprezzamento e valutazione, a tal fine, dei fatti e delle prove emersi in sede ecclesiastica - Ammissibilità - Valutazione del giudice della delibazione - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
Nell'ordinamento giuridico italiano, l'irrilevanza della riserva mentale si ricollega ai principi dell'affidamento e della buona fede nei rapporti giuridici, che costituiscono principi di ordine pubblico, pertanto, in sede di delibazione delle sentenze del Tribunale ecclesiastico dichiarative della nullità del matrimonio concordatario per riserva mentale di uno dei due coniugi relativa ad uno dei " bona matrimonii", spetta al giudice investito del giudizio di delibazione valutare la conoscenza o conoscibilità di tale riserva da parte dell'altro coniuge, attraverso un'indagine che non si risolve nel mero controllo di legittimità della sentenza ecclesiastica di nullità, ma si estende al riesame ed alla autonoma valutazione delle prove acquisite nel processo canonico, senza che, peraltro, sia ammissibile, nel giudizio di Cassazione sulla sentenza di delibazione, la richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, che si risolverebbe nella richiesta di un nuovo giudizio di merito, laddove il controllo della Cassazione è limitato alla conformità alla legge sostanziale e processuale e non si estende alla "giustizia" della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Costituzione art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)