Sez. L, Sentenza n. 4111 del 24/06/1981 (Rv. 414766 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - CONFIGURABILITA DI DETTE QUALIFICHE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - CONFIGURABILITA DI DETTE QUALIFICHE - CONDIZIONI.*
La collaborazione impiegatizia si configura allorche le mansioni svolte dal dipendente nel campo tecnico o amministrativo possano ricondursi a quei compiti di organizzazione, promozione, direzione e vigilanza che sono concettualmente propri dell'imprenditore in favore del quale viene prestata siffatta collaborazione, mentre le mansioni dell'operaio (ancorche di carattere non meramente manuale) si caratterizzano dall'essere attinenti al solo processo produttivo nel senso che si concretano in un generico apporto alla funzionalita esterna dell'impresa. (nella specie, in applicazione di tale principio - al quale risultava improntata altresì la disciplina collettiva di categoria - è stata riconosciuta la qualifica impiegatizia ad un dipendente di una cassa di risparmio con mansioni di archivista, implicanti una certa attivita intellettiva ed una certa iniziativa ed autonomia, particolarmente nelle operazioni di individuazione di determinati documenti previo esame del contenuto, nell'estrazione dai medesimi dei dati da comunicare a terzi per iscritto o telefonicamente e nella valutazione di essi attraverso il confronto di firme) (Conf 1340/79, mass n 397606).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)