Sez. L, Sentenza n. 5756 del 03/11/1982 (Rv. 423492 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - D'ORDINE - OPERAIO - IN GENERE - IMPIEGATO D'ORDINE E OPERAIO - DISTINZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - D'ORDINE - OPERAIO - IN GENERE - IMPIEGATO D'ORDINE E OPERAIO - DISTINZIONE - CRITERI.*
Escluso che un certo grado di discrezionalità e d'iniziativa sia caratteristica costante della figura dell'impiegato d'ordine (potendo questo svolgere anche attività di mera attuazione delle direttive altrui, senza alcuna possibilità d'iniziativa individuale e sotto il controllo dell'imprenditore o di un impiegato di grado superiore), il fondamentale criterio distintivo fra impiegato d'ordine ed operaio risiede in ciò che, indipendentemente dalla prevalenza della attività intellettiva o manuale e dal grado di collaborazione (genericamente intesa) con l'imprenditore, mentre le mansioni dell'impiegato d'ordine ineriscono al processo organizzativo tecnico-amministrativo dell'impresa, le mansioni dell'operaio attengono invece al processo produttivo, in quanto costituiscono un apporto alla funzionalità esterna dell'impresa nell'espletamento del proprio risultato produttivo. (Conf 4111/81, mass n 414766; (Conf 879/81, mass n 411384; (Conf 1340/79, mass n 397606).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)