Sez. 1, Ordinanza n. 2960 del 07/12/2005 Cc. (dep. 25/01/2006) Rv. 233429 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Patrimoniali - Beni intestati al coniuge, ai figli e ad altri conviventi - Presunzione di intestazione fittizia da parte dell'indagato di appartenenza all'associazione mafiosa - Onere per tali soggetti di dimostrarne l'esclusiva disponibilità per sottrarli alla confisca - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, l'art. 2-ter L. n. 575 del 1965 autorizza il sequestro e la confisca dei beni di cui la persona sottoposta a procedimento di prevenzione (di cui all'art. 3 L. 27 dicembre 1956, n. 1423) risulta poter disporre direttamente od indirettamente e fra questi rientrano per presunzione di legge, sia pure relativa, i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, soggetti nei cui confronti devono essere sempre disposte le indagini, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 bis, comma terzo, della stessa legge; il legislatore presuppone, infatti, che l'indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso faccia in modo che i beni illecitamente ottenuti appaiano formalmente nella disponibilità giuridica delle persone di maggior fiducia, ossia i conviventi, sui quali grava pertanto l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)