Sez. 1, Sentenza n. 6279 del 10/11/1997 Cc. (dep. 02/12/1997) Rv. 208941 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Provvedimenti di natura patrimoniale - Sequestro e confisca di beni intestati a terzi - Carattere fittizio dell'intestazione - Onere probatorio a carico dell'accusa - Disponibilità di fatto dei beni da parte del proposto - Dimostrazione rigorosa - Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto; disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento "uti dominus" del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo, dev'essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)