Sez. 1, Sentenza n. 9689 del 27/04/2006 (Rv. 588476 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - IN GENERE | Morte di uno dei coniugi - Cessazione della materia del contendere - Effetti - Fattispecie di decesso sopravvenuto alla notifica del ricorso per cassazione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - IN GENERE
La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale comporta il venir meno della materia del contendere, travolgendo le pronunce emesse e non ancora passate in giudicato. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte, in un caso in cui l'evento era sopravvenuto alla notifica del ricorso per cassazione, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso stesso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)