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Sez. 1, Sentenza n. 740 del 03/02/1990 (Rv. 465127 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - IN GENERE - MORTE DI UNO DEI CONIUGI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1990-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465127-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - IN GENERE - MORTE DI UNO DEI CONIUGI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - EFFETTI.*

La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso di un giudizio di separazione personale, comporta non l'Estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronuncie, emesse e non ancora passate in giudicato, relative al giudizio di separazione ed alle istanze accessorie - ma, comunque, connesse e collegate alla separazione - come quella relativa alla restituzione di somme percepite da un coniuge a titolo di assegno di mantenimento, prima attribuito e poi revocato. (V 3129/81, mass n 413694; (V 3181/75, mass n 377291; (V 787/74, mass n 368657; (Conf 1199/84, mass n 433345).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)