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Sez. L, Sentenza n. 9525 del 01/07/2002 (Rv. 555477 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Prescrizione delle contribuzioni già maturata - Sottrazione alla disponibilità delle parti - Contributi prescritti in data anteriore alla entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Applicabilità - Diritto soggettivo dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere una retrodatazione della iscrizione alla Cassa (nella specie, dei geometri liberi professionisti) per il periodo concernente la perdita retributiva - Configurabilità - Esclusione - Inerzia della Cassa nel provvedere alla richiesta delle somme dovute a titolo di contribuzione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555477-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi del nono comma dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995, che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del successivo decimo comma dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti in data anteriore alla entrata in vigore della citata legge, Pertanto, deve escludersi la sussistenza di un diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere una retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa (nella specie, dei geometri liberi professionisti) per il periodo di tempo concernente la relativa perdita contributiva, senza che rilevi la eventuale inerzia della Cassa stessa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, avendo il credito contributivo una sua esistenza autonoma che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale, ed insorgendo nel momento in cui matura il periodo lavorativo cui si riferisce, momento dal quale decorre il termine prescrizionale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)