Sez. 1, Sentenza n. 41870 del 18/09/2024 Ud. (dep. 13/11/2024) Rv. 287148-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Delitto punito con l’ergastolo - Richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Mancata reiterazione della richiesta in fase predibattimentale - Esclusione delle aggravanti in esito al dibattimento - Diminuzione della pena di un terzo - Applicabilità - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, la mancata reiterazione, in fase predibattimentale, della richiesta condizionata ad integrazione probatoria, dichiarata inammissibile in ragione della contestazione di aggravanti che rendevano il delitto punibile con la pena dell'ergastolo, non fa venir meno il diritto dell'imputato alla riduzione della pena di un terzo laddove, in esito al dibattimento, le suddette aggravanti siano state escluse. (In motivazione, la Corte ha precisato che il disposto della prima parte dell'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., è applicabile anche alle richieste di giudizio abbreviato condizionato, qualora l'inammissibilità sia stata motivata dalla sola ostatività del reato).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)