Sez. 1, Sentenza n. 30050 del 03/06/2026 Cc. (dep. 06/08/2026) Rv. 290487-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Richiesta di rito abbreviato dichiarata inammissibile ex art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Sentenza di condanna - Accoglimento del ricorso per cassazione - Nuovo giudizio di appello - Esclusione delle aggravanti che rendevano il delitto punibile con la pena dell’ergastolo - Riduzione della pena ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. - Mancata impugnazione della sentenza - Ulteriore riduzione della pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA
In tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto previsto dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. si applica anche in favore dell'imputato non ammesso al rito in ragione della contestazione di aggravanti che rendevano il delitto punibile con la pena dell'ergastolo, che, dopo l'annullamento della sentenza di condanna, abbia ottenuto nel giudizio di rinvio la riduzione di pena ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. per effetto dell'esclusione di quelle aggravanti, e non abbia presentato ricorso per cassazione avverso la nuova sentenza di condanna. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'applicazione della riduzione premiale prescinde dal grado raggiunto dal processo, richiedendo quale sola condizione che l'imputato, condannato all'esito di giudizio che si è svolto o poteva svolgersi nelle forme del rito abbreviato, rinunci al mezzo di impugnazione consentito per quella fase processuale).
Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 27, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)