Sez. 2, Sentenza n. 2183 del 27/05/1977 (Rv. 385907 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SUOLO (O AREA) - NOZIONE - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - VANI SOTTOSTANTI AL PIANO TERRENO - PIANO TERRENO AD ALTEZZA DIVERSA - VANI SOTTOSTANTI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SUOLO (O AREA) - NOZIONE - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - VANI SOTTOSTANTI AL PIANO TERRENO - PIANO TERRENO AD ALTEZZA DIVERSA - VANI SOTTOSTANTI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE.*
Dovendosi, ai fini della presunzione di comunione di cui all'art 1117 cod civ, considerare come suolo su cui poggia l'edificio la superficie sulla quale e collocato il pavimento del piano terra, per il combinato disposto di detta norma e dell'art 840 dello stesso codice devono ritenersi di proprieta comune, indipendentemente dalla loro attuale destinazione a servizi di interesse collettivo o dalla possibilita di siffatta utilizzazione, ed in Mancanza di titolo che ne attribuisca la proprieta esclusiva a singoli condomini, i vani e gli spazi, posti tra i muri perimetrali del fabbricato condominiale, sottostanti al piano terreno o, nel caso di vani di pianterreno ad altezza diversa tra loro, sottostanti ai singoli vani a piano terra (e non gia, in questa seconda ipotesi, solo lo spazio sottostante al vano dell'edificio posto a quota piu bassa). (V 3139/73, mass n 354486; (V 11/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)