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Sez. 2, Sentenza n. 3139 del 06/11/1971 (Rv. 354486 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - SOTTOSUOLO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - SUSSISTENZA - DESTINAZIONE PER RAGIONI STRUTTURALI ALL'USO O AL GODIMENTO DI UNA SOLA PARTE DELLO IMMOBILE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354486-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - SOTTOSUOLO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - SUSSISTENZA - DESTINAZIONE PER RAGIONI STRUTTURALI ALL'USO O AL GODIMENTO DI UNA SOLA PARTE DELLO IMMOBILE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - INSUSSISTENZA.*

Agli effetti della presunzione di cui all'art 1117 cod civ, per suolo su cui sorge l'edificio deve intendersi la superficie sulla quale poggia il pavimento del pianterreno, con la conseguenza che, per il combinato disposto di detta norma e dell'art 840 cod civ, i vani e gli spazi sottostanti al pianterreno e posti tra i muri maestri dell'edificio condominiale debbono, di norma, in Mancanza di titolo che ne attribuisca la proprieta esclusiva ad uno dei condomini, considerarsi di proprieta comune, indipendentemente dalla loro attuale destinazione a servizio di interesse collettivo o dalla possibilita di siffatta utilizzazione. Al fine di escludere la presunzione di proprieta comune, di cui al citato art 1117 cod civ, non e necessario che il contrario risulti in modo espresso dal titolo, essendo sufficiente che da questo emergano elementi univoci che siano in contrasto con la reale esistenza di un diritto di comunione, dovendo la citata presunzione fondarsi sempre su elementi obiettivi che rivelino l'attitudine funzionale del bene al servizio o al godimento collettivo, con la conseguenza che quando il bene, per le sue obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una sola parte dell'immobile, che Forma oggetto di un autonomo diritto di proprieta ovvero risulti comunque essere stato a suo tempo destinato dall'originario proprietario dell'intero immobile ad un uso esclusivo, in guisa da rivelare - sempre in base ad elementi obiettivamente rilevabili, secondo l'incensurabile apprezzamento dei giudici di merito - che si tratta di bene avente una propria autonomia e indipendenza, non legato da una destinazione di servizio rispetto all'edificio condominiale, viene meno il presupposto dell'accennata presunzione. (Conf 1677'69, mass n 340635).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)