Sez. 2, Sentenza n. 2206 del 05/04/1984 (Rv. 434243 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - FATTISPECIE - MODIFICHE APPORTATE DAL CONDOMINIO AL VANO TERRANEO IN SUA PROPRIETÀ ESCLUSIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - FATTISPECIE - MODIFICHE APPORTATE DAL CONDOMINIO AL VANO TERRANEO IN SUA PROPRIETÀ ESCLUSIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Le modifiche apportate dal condominio al vano terraneo in sua proprietà esclusiva, sotto Forma di consolidamento e rafforzamento del piano di calpestio con massicciata più profonda, e perfino con creazione di camere isolanti, in relazione alla struttura, funzione e destinazione di siffatto vano, sono ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., pienamente legittime, salvo che, determinando un abbassamento del livello di pavimentazione (per l'utilizzazione della maggior cubatura conseguente), diano luogo ad invasione del suolo comune. Ai fini della relativa indagine, occorre accertare in concreto se tale suolo condominiale si identifichi con il piano di posa delle fondazioni dell'edificio, ovvero il livello del piano comune sia più elevato rispetto a tale piano di posa per la struttura delle medesime, comportante la configurazione dello spessore del piano di calpestio come manufatto distinto dalle fondazioni e di proprietà (esclusiva) dei condomini dei piani terranei. (V 1632/83, mass n 426741; (V 5267/78, mass n 395039; (V 2183/77, mass n 385907).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)