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Sez. 3, Sentenza n. 23917 del 09/11/2006 (Rv. 592692 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE | Danno patrimoniale da invalidità temporanea o permanente - Reddito da prendere in considerazione - Lavoratore autonomo - Reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi - Compensi al lordo delle ritenute d'acconto - Detrazione dei costi - Ammissibilità - Detrazione delle ritenute d'imposta - Esclusione - Detrazione degli oneri deducibili - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592692-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica, ai fini del calcolo del danno patrimoniale da diminuita capacità lavorativa del lavoratore autonomo, agli effetti previsti dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, per reddito da attività professionale dichiarato dal danneggiato ai fini dell'I.R.P.E.F., da prendere a base del calcolo, deve intendersi quello risultante dalla differenza tra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d'acconto) ed il totale dei costi inerenti all'esercizio professionale - analiticamente specificati o se per legge consentito, forfettariamente conteggiati - senza che l'importo risultante da tale differenza possa essere ulteriormente decurtato non solo dell'ammontare delle ritenute d'imposta, ma anche degli oneri che siano deducibili solo dal reddito complessivo (ex art. 10 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917) e non dalla determinazione delle singole voci di reddito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 50 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)