diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14866 del 23/11/2001 (Rv. 550547 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Provvedimento di sospensione "ex" art. 223, secondo comma, codice della strada - Emissione - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550547-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

La sospensione provvisoria della patente di guida, che l'art. 223, secondo comma, del codice della strada collega, a tutela della sicurezza del traffico e nell'immediatezza dell'evento, all'ipotesi di reato di lesioni colpose (o di omicidio colposo), ha natura cautelare e preventiva rispetto all'applicazione, da parte del giudice penale (o dello stesso prefetto in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada), della sospensione come sanzione accessoria; ne consegue che l'applicazione di detta sospensione provvisoria è subordinata alla valutazione prefettizia di sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del conducente in ordine a tale reato, valutazione da effettuarsi sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione (e previo parere del competente ufficio della direzione generale della M.C.T.C.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 222 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)