diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 14314 del 07/07/2005 (Rv. 582515 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Controversia da decidere secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. - Incidenza nel giudizio di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582515-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

In tema di giudizio secondo equità del giudice di pace, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza "additiva" della Corte costituzionale del 6 luglio 2004 n. 206, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, "nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia", il testo vigente della medesima disposizione, come testualmente (ri)formulato, deve essere applicato d'ufficio in sede di giudizio di legittimità alla duplice condizione che l'applicazione della nuova disposizione alla fattispecie non richieda nuovi accertamenti di fatto (nel qual caso essa viene rimessa al giudice di rinvio) e non risulti preclusa dalla circostanza che i motivi del ricorso per cassazione, come concretamente formulati ed apprezzabili dalla S.C. nei limiti del potere di qualificazione che le compete (nei limiti in cui esso è esercitabile in relazione alla tecnica di introduzione del giudizio di cassazione), la rendano irrilevante, senza che il ricorrente possa dolersi di non aver potuto impostare il ricorso attraverso la denuncia di violazione di eventuali principi informatori, in quanto, in presenza di una situazione normativa che al momento della presentazione del ricorso non consentiva quella denuncia, egli bene avrebbe potuto sollevare la relativa questione di costituzionalità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)