Sez. 3, Sentenza n. 21663 del 08/11/2005 (Rv. 585348 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Controversie da decidere secondo equità - Necessità di rispettare le norme processuali, costituzionali, comunitarie e i principi informatori della materia - Sussistenza - Fattispecie in tema di contratti di somministrazione di gas metano.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Nelle controversie di valore non eccedente gli euro 1.100, il giudice di pace deve decidere facendo uso della cosiddetta equità formativa e non è tenuto, quindi, ad individuare la norma sostanziale applicabile alla fattispecie in esame, ma è comunque obbligato all'osservanza delle norme processuali, delle norme costituzionali, di quelle comunitarie che siano di rango superiore a quelle ordinarie nonchè dei principi informatori della materia.(Nella specie, la sentenza di merito, in riferimento ad un contratto di fornitura di gas metano per uso promiscuo di cottura cibi e produzione acqua calda, aveva ritenuto che, per determinare l'aliquota iva dovuta per la fornitura del gas, dovesse farsi riferimento al concreto uso del gas; la S.C. ha cassato la decisione ritenendola contraria alle norme comunitarie sovraordinarie, ed in particolare alla direttiva 92/77/CEE del Consiglio, attuata dallo Stato italiano dal d.l. 30.8.1993.n.331, convertito in legge 29.10.1993, n.427, in base alla quale il regime tariffario in materia di somministrazione di gas metano è legato al tipo di utenza e di impianto, e non alle concrete modalità di fruizione, ed i contratti dedotti in lite sono soggetti di conseguenza alla tariffa ordinaria, non potendo ad essi essere applicata l'aliquota ridotta).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/02/2003 num. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)