diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4055 del 21/02/2007 (Rv. 595952 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità - Disciplina conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004 - Principi informatori della materia - Nozione - Violazione - Ricorso per cassazione - Requisiti - Fattispecie in tema di responsabilità della P.A. per fatto illecito in materia di attività impositiva tributaria.
Stato
decisa il 2007-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595952-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il dovere di osservare i «principi informatori della materia», imposto al giudice di pace dall'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004) nella decisione secondo equità delle cause di valore non superiore a millecento euro, diversamente da quello di osservare i «principi regolatori della materia», già imposto al giudice conciliatore dalla medesima disposizione (nel testo novellato dall'art. 9 della legge 30 luglio 1984, n. 399, ed anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374), non comporta la necessità di individuare la regola equitativa applicabile al caso concreto desumendola dalle norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, ma quella di aver cura, nell'individuazione della predetta regola, che essa non contrasti con i principi, preesistenti alle norme in concreto oggettivamente dettate, ai quali il legislatore si è ispirato nel porre quella disciplina. Tali principi debbono essere puntualmente individuati nel ricorso per cassazione avverso le sentenze in questione, non potendo l'impugnazione risolversi in una critica alla "regula iuris" concretamente applicata, la quale può ben rientrare nell'equità formativa (o sostitutiva) del giudice di pace, ancorché si ponga in contrasto con una norma giuridica particolare, né consistere in una mera censura al percorso motivazionale adottato nella sentenza impugnata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria contro una sentenza con cui il giudice di pace l'aveva condannata al risarcimento dei danni derivanti dalla notifica di una cartella esattoriale emessa per il pagamento d'imposte non dovute, senza motivare in ordine alla sussistenza del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo, osservando che la ricorrente, pur avendo invocato i principi costituzionali sull'imputabilità soggettiva del fatto illecito, aventi indubbiamente natura di principi informatori della materia, non ne aveva fatto valere la violazione, limitandosi a censurare l'"iter" argomentativo seguito dal giudice di pace).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)