Sez. L, Sentenza n. 3281 del 22/03/1995 (Rv. 491320 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Nuovi accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina ma richiesti dalla nuova situazione di diritto obiettivo - Conseguente riapertura della fase di merito e, quindi, rinvio dalla cassazione - Necessità.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
Ove la nuova situazione di diritto obiettivo derivante da una pronuncia caducatoria della Corte Costituzionale (nella specie, n.240 del 1994, in tema di cd. cristallizzazione) richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, deve riaprirsi la fase di merito e, qualora il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello perché provveda ai suddetti accertamenti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)