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Sez. 3, Sentenza n. 2286 del 10/12/1998 Ud. (dep. 23/02/1999) Rv. 213005 - 01

DEMANIO | Demanio marittimo - Reato di abusiva occupazione - Fascia di rispetto di trenta metri - Reato permanente - Configurabilità - Cassazione della permanenza - Individuazione.
Stato
decisa il 1998-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213005-01

DEMANIO

La condotta del reato di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nav., esecuzione di nuove opere entro la fascia di rispetto di trenta metri, ha carattere misto, consistendo non solo nella esecuzione di opere, ma anche nel mantenimento delle stesse in assenza di autorizzazione. Pertanto il reato permane sino a quando persiste per volontà dell'agente l'offesa alla sicurezza della navigazione marittima derivante dalla esistenza delle opere non autorizzate, e cioè sino a quando il contravventore non rimuove le opere o non ottiene il rilascio della autorizzazione da parte del capo del compartimento.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 55, Cod. Navig. art. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)