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Sez. 5, Sentenza n. 5215 del 28/10/1999 Cc. (dep. 02/12/1999) Rv. 215561 - 01

DEMANIO | Demanio marittimo - Reato di abusiva occupazione - Fascia di rispetto - Reato permanente - Cessazione della permanenza - Coincidenza con la rimozione delle opere o con la concessione della autorizzazione in sanatoria - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215561-01

DEMANIO

Nel reato previsto dagli artt. 55 e 1161 cod. nav. (esecuzione, senza autorizzazione, di opere nella "fascia di rispetto" del demanio marittimo), la permanenza cessa con la rimozione delle opere, ovvero con il rilascio della autorizzazione da parte della autorità competente. Detta permanenza infatti è correlata al volontario protrarsi dell'offesa arrecata al bene giuridico tutelato, dal momento che la condotta dell'agente si configura come condotta a carattere misto, consistendo, non solo, nella esecuzione, ma anche nel mantenimento, del manufatto non autorizzato e coincide con la inosservanza dell'obbligo di munirsi di nulla osta per le opere realizzate nella fascia di rispetto demaniale.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 55, Cod. Navig. art. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)