Sez. 1, Sentenza n. 6265 del 22/06/1990 (Rv. 467893 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ISTANZA RELATIVA - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ISTANZA RELATIVA - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte suprema, cui è demandato soltanto il Sindacato di legittimità delle anteriori decisioni dei giudici di merito. (Conf 58/83, mass n 424851; (Conf 1686/80, mass n 405296; (Conf 3104/75, mass n 377207).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)