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Sez. 1, Sentenza n. 6265 del 22/06/1990 (Rv. 467893 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ISTANZA RELATIVA - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467893-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ISTANZA RELATIVA - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte suprema, cui è demandato soltanto il Sindacato di legittimità delle anteriori decisioni dei giudici di merito. (Conf 58/83, mass n 424851; (Conf 1686/80, mass n 405296; (Conf 3104/75, mass n 377207).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)