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Sez. 1, Sentenza n. 1686 del 13/03/1980 (Rv. 405296 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DI ALTRA CONTROVERSIA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405296-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DI ALTRA CONTROVERSIA - INAMMISSIBILITA.*

L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, e inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte suprema, cui e demandato soltanto il Sindacato di legittimita delle anteriori decisioni dei giudici di merito. (Conf 3104/75, mass n 377207; (Conf 881/72, mass n 357110).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)