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Sez. L, Sentenza n. 5252 del 12/10/1982 (Rv. 423065 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423065-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

Nel nuovo rito del lavoro, i documenti, in quanto integranti prove precostituite, cui non è applicabile il divieto stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., possono essere esibiti nel giudizio di appello, ma -al fine della tempestiva instaurazione del contraddittorio fra le parti - detta esibizione deve essere effettuata con il ricorso dell'appellante o con l'atto di Costituzione dell'appellato, salvo che trattisi di documenti sopravvenuti. (Conf 3048/81, mass n 413604; (Conf 1932/79, mass n 398332).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)