Sez. L, Sentenza n. 3048 del 08/05/1981 (Rv. 413604 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Nel rito del lavoro, in primo grado, la esibizione di documenti, successivamente alla fase della Costituzione e soggetta agli stessi limiti ed allo stesso giudizio di ammissibilita da parte del giudice, stabiliti per i mezzi di prova orale. Tale equiparazione tra documenti e ed altre prove e meno rigorosa in appello, a proposito del quale l'art 437 cod proc civ, nel menzionare le nuove prove non fa cenno dei documenti, cosicche questi possono essere validamente prodotti in tale fase purche non disponibili in precedenza o sopravvenuti, e peraltro indicati negli Atti introduttivi dello appellante o dell'appellato. (V 5424/80, mass n 409298; (V 5095/80, mass n 408951; (V 4575/80, mass n 408416).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)