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Sez. L, Sentenza n. 2790 del 24/02/2003 (Rv. 560684 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Soci di cooperative di lavoro - Contributi agevolati per provincia e per settore merceologico stabiliti da decreti ministeriali emessi in attuazione dell'art. 35 legge n. 903 del 1965, come previsto dal d.P.R. n. 602 del 1970 - Ambito di operatività - Riferibilità anche ai soci operanti fuori della provincia considerata, purché di cooperativa avente ivi la propria sede - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560684-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

I decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 29 novembre 1984 e 8 novembre 1989, emessi ai sensi del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 ed in attuazione dell'art. 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nel determinare, ai fini contributivi, il salario medio e il periodo di occupazione media mensile convenzionale per i soci delle cooperative operanti nel settore dell'assistenza domiciliare in provincia di Novara, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai soci operanti in tale provincia, e non anche ai soci operanti altrove, a nulla rilevando che la cooperativa abbia la propria sede nella detta provincia.

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 35, DPR 30/04/1970 num. 602 art. 4, DPR 30/04/1970 num. 602 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)