Sez. L, Sentenza n. 5360 del 16/03/2004 (Rv. 571231 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Soci di cooperative di lavoro - Decreto Ministeriale prevedente contributi agevolati per Provincia e per settore di attività - Atto normativo - Configurabilità - Conseguenze - Interpretazione ex art. 12 disp. prel. cod. civ. - Ambito di operatività - Riferibilità anche ai soci operanti fuori della provincia considerata, purché di cooperativa avente ivi la propria sede - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
Il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 1 agosto 1991, il quale, ai fini contributivi, fissa il salario medio giornaliero e il periodo mensile per i soci delle cooperative operanti nella Provincia di Parma, deputate all'assistenza domiciliare, deve essere interpretato, in considerazione della natura di fonte normativa che ad esso deve essere riconosciuta (perché disciplina, a fini contributivi e in forma astratta e con carattere di generalità, una particolare tipologia di rapporti lavorativi attraverso una regolamentazione che si pone come integrativa della legge e che presenta una portata innovativa rispetto all'assetto ordinamentale precedente), alla luce dei criteri di interpretazione degli atti normativi previsti dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., primo fra tutti quello letterale, nel senso che esso trova applicazione esclusivamente con riferimento ai soci operanti in tale Provincia e non anche ai soci operanti in altre Province, ancorché tali Province siano sede della Cooperativa.
Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 01/08/1991, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)