Sez. L, Sentenza n. 6321 del 30/03/2004 (Rv. 571665 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - STATALI - MINISTERIALI (E INTERMINISTERIALI) | Decreto Ministeriale 1.8. 1991 di natura regolamentare - Interpretazione relativa - Criteri - Concessione di contributi agevolati in favore di cooperative - Ambito di operatività - Riferibilità anche ai soci operanti fuori dalla provincia considerata - Esclusione.
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - STATALI - MINISTERIALI (E INTERMINISTERIALI)
I benefici contributivi che il D.M. 1.8.1991, avente natura regolamentare, riconosce alle società cooperative in relazione al lavoro prestato dai soci nel campo dell'assistenza domiciliare agli anziani, agli infermi e all'infanzia, riguardano, sulla base del criterio di interpretazione letterale che, in presenza di una fonte normativa, benché secondaria, costituisce il principale criterio interpretativo, i contributi dovuti per i soci che prestino tale attività lavorativa nell'ambito della sola provincia di Parma, e non anche ai soci operanti altrove, restando irrilevante che nella predetta provincia si trovi la sede legale della cooperativa.
Riferimenti normativi: Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 CORTE COST., DM Finanze 01/08/1991, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)