Sez. U, Sentenza n. 2685 del 07/02/2007 (Rv. 594869 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illecito disciplinare - Applicabilità della "lex mitior" - Applicabilità - Esclusione - Art. 32 - Bis d.lgs. n. 109 del 2006 - Portata.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Agli illeciti disciplinari dei magistrati non si applica il principio di retroattività della "lex mitior", di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen. Né tale principio può ritenersi codificato dall'art. 32-bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (inserito dall'art. 1, comma 3, lett. q, della legge 24 ottobre 2006, n. 269), giacché tale disposizione transitoria, nel prevedere (al primo comma) l'applicabilità della nuova normativa solo ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore, ha (al secondo comma) il significato di rendere applicabile - ma limitatamente ai procedimenti disciplinari promossi successivamente, ed aventi ad oggetto fatti commessi in epoca anteriore - la normativa precedente, contenuta negli artt. da 17 a 38 del regio d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, solo se più favorevole. Ne deriva che i procedimenti disciplinari promossi in epoca precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006 restano sottratti alla disciplina di cui al citato art. 32-bis.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 CORTE COST., Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)