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Sez. U, Sentenza n. 1821 del 29/01/2007 (Rv. 593983 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Procedimento disciplinare a carico di magistrato instaurato e definito dinanzi al Consiglio Superiore della magistratura in relazione al previgente art. 18 R.D.Lgs. n. 511 del 1946 - Intervento della nuova disciplina in materia di illeciti disciplinari dei magistrati contenuta nel d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, emesso in attuazione della legge delega n. 150 del 2005, con efficacia decorrente dal 19 giugno 2006 - Modificazione della disciplina transitoria sopravvenuta per effetto della legge n. 269 del 2006, con inserimento del nuovo art. 32 bis nel testo del citato d. lgs. n. 109 del 2006 - Interpretazione congiunta del primo e del secondo comma di detto art. 32 bis - Necessità - Effetti - Esclusione dell'applicabilità della disciplina transitoria dettata dall'indicato art. 32 bis del d. lgs. n. 109 del 2006 ai procedimenti disciplinari promossi in epoca antecedente l'entrata in vigore dello stesso d. lgs. n. 109 del 2006.
Stato
decisa il 2007-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593983-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la disciplina transitoria della nuova normativa degli illeciti disciplinari contenuta nel d. lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006 (efficace dal 19 giugno 2006) dettata dall'art. 32 bis dello stesso d. lgs. come introdotto per effetto dell'art. 1, comma terzo, lett. q) della successiva legge n. 269 del 2006, impone una lettura coordinata del secondo comma dello stesso art. 32 bis con il primo, il quale stabilisce che "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data di entrata in vigore", così circoscrivendo l'ambito di operatività della regolamentazione transitoria, con la fissazione di un limite costituito dalla data di inizio del procedimento disciplinare, da cui deriva la conseguenza in virtù della quale soltanto se detto procedimento è stato promosso dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ma per fatti commessi precedentemente, l'applicabilità delle disposizioni del r.d. lgs. n. 511 del 1946 è subordinata alla condizione dell'essere "più favorevoli" all'incolpato. Il secondo comma del citato art. 32 bis apporta, infatti, una deroga alla regola generale prevista dal primo, sicché la sua sfera di applicabilità non può essere più ampia e non include, quindi, le ipotesi in cui (come nella specie in cui il magistrato era stato sottoposto a procedimento disciplinare per la violazione di cui all'art. 18 del r.d. lgs. n. 511 del 1946 per fatti antecedenti dalla data di efficacia del d. lgs. n. 109 del 2006) non solo la commissione del fatto, ma anche l'inizio dell'azione disciplinare, risalgono ad epoca anteriore al 19 giugno 2006, coincidente - come detto - con la data nella quale le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 109 del 2006, a norma del suo art. 32, sono divenute "efficaci". Tale opzione ermeneutica trova conferma anche nel rilievo che il richiamato secondo comma del menzionato art. 32 bis, prevedendo l'applicabilità, ove più favorevoli, anche di disposizioni relative al procedimento, non può che riferirsi ad atti ed attività procedimentali ancora da compiere.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Legge 25/07/2005 num. 150 art. 1, Legge 25/07/2005 num. 150 art. 2 CORTE COST., Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)