Sez. 1, Sentenza n. 5638 del 22/09/1983 (Rv. 430587 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE - CONCORSO - COMPATIBILITÀ - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO FONDATA SU UNA DI TALI RESPONSABILITÀ - PERSISTENZA DELL'ALTRA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE - CONCORSO - COMPATIBILITÀ - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO FONDATA SU UNA DI TALI RESPONSABILITÀ - PERSISTENZA DELL'ALTRA.*
È pienamente ammissibile il concorso di responsabilità contrattuale con responsabilità extracontrattuale, quando si tratti di un medesimo fatto che violi contemporaneamente sia diritti che alla persona spettano indipendentemente da un contratto o da un rapporto giuridico preesistente, sia diritti che derivano da un contratto o comunque da un vinculum iuris già esistente, ed in tal caso la pretesa del danneggiato può trovare il suo fondamento, oltre che nel generale precetto del neminem laedere, anche nel contratto, con la conseguenza che, venuta meno una delle due azioni per ragioni ad essa relative, come per prescrizione, rimane ferma l'altra Azione, fondata sui medesimi presupposti di fatto e parimenti diretta a conseguire il risarcimento del danno, soggetta al proprio correlativo termine prescrizionale. (nella specie, la Corte d'appello aveva dichiarato prescritta, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ., la Azione risarcitoria proposta dalla pubblica amministrazione contro un appaltatore per il trasporto dei detenuti, per illeciti commessi mediante l'alterazione della documentazione relativa ai trasporti effettuati ed ai chilometraggi percorsi; la suprema Corte ha cassato tale pronuncia, rilevando che i fatti prospettati integravano anche illeciti contrattuali, essendo stati commessi in violazione del dovere fondamentale di esecuzione del contratto secondo buona fede, ed in tale loro configurazione, la conseguente obbligazione risarcitoria, in Mancanza di uno speciale termine breve, era soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 cod. civ.). (V 119/79, mass n 396184; (V 1700/69, mass n 340685).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)