Sez. 3, Sentenza n. 119 del 09/01/1979 (Rv. 396184 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - BAGAGLI DEL VIAGGIATORE - DANNI ALLE PERSONE - ESTINZIONE DELL'AZIONE CONTRATTUALE - AZIONE PER LA RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - ESPERIBILITA.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - BAGAGLI DEL VIAGGIATORE - DANNI ALLE PERSONE - ESTINZIONE DELL'AZIONE CONTRATTUALE - AZIONE PER LA RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - ESPERIBILITA.*
Il concorso di responsabilita contrattuale con responsabilita extracontrattuale e ammissibile, quando si tratti di un medesimo fatto che violi non soltanto diritti derivanti dal contratto, ma anche diritti che alla persona spettino indipendentemente dal contratto stesso. Tale principio trova applicazione nell'ipotesi di responsabilita per danni derivanti da fatti illeciti che abbiano colpito la persona del viaggiatore o le sue cose, potendo, in tal caso, la pretesa del danneggiato trovare il suo fondamento, oltre che nel contratto di trasporto, nel generale precetto di non arrecare danno ad alcuno, di cui all'art 2043 cod civ. pertanto, in tale ipotesi, venuta meno l'Azione contrattuale per cause particolari (ad es prescrizione), rimane tuttavia proponibile l'altra Azione per la responsabilita da fatto illecito con la correlativa applicazione del relativo termine prescrizionale. (Conf 835/73, mass n 363126; (Conf 4032/59, mass n 378326; (Conf 1314/59; (Conf 3785/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)