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Sez. 1, Sentenza n. 47859 del 03/10/2012 Cc. (dep. 10/12/2012) Rv. 253973 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. - Rigetto da parte del tribunale di sorveglianza della misura alternativa - Sospensione della pena ex art. 1 l. n. 199 del 2010 - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253973-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

Il condannato che ha già beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e la cui richiesta di misura alternativa sia stata respinta dal tribunale di sorveglianza non può usufruire di una ulteriore sospensione dell'esecuzione ai sensi dall'art. 1 della l. n. 199 del 2010.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/2010 num. 199 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)