Sez. 1, Sentenza n. 47859 del 03/10/2012 Cc. (dep. 10/12/2012) Rv. 253973 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. - Rigetto da parte del tribunale di sorveglianza della misura alternativa - Sospensione della pena ex art. 1 l. n. 199 del 2010 - Possibilità - Esclusione.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
Il condannato che ha già beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e la cui richiesta di misura alternativa sia stata respinta dal tribunale di sorveglianza non può usufruire di una ulteriore sospensione dell'esecuzione ai sensi dall'art. 1 della l. n. 199 del 2010.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/2010 num. 199 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)