Sez. 1, Sentenza n. 2531 del 23/03/1988 (Rv. 458276 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - NATURA NORMATIVA DEL CAPITOLATO GENERALE - CONSEGUENZE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - NATURA NORMATIVA DEL CAPITOLATO GENERALE - CONSEGUENZE.*
Ai sensi dell'art. 80 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165 (T.U. Delle Disposizioni sull'edilizia popolare ed economica) nel caso di appalto stipulato da un i.A.C.P. ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457, e perciò con il finanziamento della cassa decreti presidenziali - Sezione autonoma - il capitolato generale approvato d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 ha valore ed efficacia normativa e quindi trova applicazione con valore vincolante, con la conseguenza che deve essere dichiarata improponibile la domanda relativa ai lavori appaltati ed ai prezzi, proposta dall'appaltatore nel caso di inosservanza dell'Onere prescritto dall'art. 42 del citato decreto n. 1063 del 1962 di definire la controversia in via amministrativa prima di iniziare l'Azione davanti al giudice ordinario. (V 5637/84, mass n 437308; (V 178/82, mass n 417864; (V 1829/81, mass n 412518; (V 956/65, mass n 311856).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 80 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 42, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)