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Sez. L, Sentenza n. 21899 del 26/10/2010 (Rv. 614919 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento di contestazione - Difese del lavoratore - Audizione personale del lavoratore - Previa presentazione di espressa ed univoca richiesta scritta in tal senso - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614919-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato il quale, ancorché abbia inviato una compiuta difesa scritta, ne abbia fatto espressa richiesta; tuttavia, tale volontà deve essere comunicata in termini univoci, a tutela dell'affidamento del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stato escluso che si potesse ravvisare, nella nota difensiva scritta inviata dal lavoratore al datore di lavoro a difesa dall'addebito disciplinare, una richiesta di audizione personale là dove, a conclusione della nota, si instava al fine di essere ascoltato "per ogni ulteriore chiarimento dovesse necessitare", in quanto assolutamente generica, nonché meramente ipotetica ed eventuale).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)