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Sez. L, Sentenza n. 6845 del 22/03/2010 (Rv. 612129 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento di contestazione - Difese del lavoratore - Giustificazioni scritte presentate nei termini di cui all'art. 7, quinto comma, legge n. 300 del 1970 - Contestuale richiesta di audizione - Obbligo del datore di lavore di sentire oralmente il dipendente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612129-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato che ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione - nel termine di cui all'art. 7, quinto comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 - di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano già di per sé ampie ed esaustive.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)