Sez. 2, Sentenza n. 15325 del 04/12/2001 (Rv. 550840 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Stipulazione - Forma scritta "ad substantiam" - Mancanza - Nullità - Sussistenza - Azione di responsabilità per colpa della P.A. - Esperibilità - Esclusione - Fondamento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE
La volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti (nella specie, atto di sottomissione sottoscritto dal sindaco e dal professionista incaricato), dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta "ad substantiam", con la conseguenza che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato non può far valere alcuna responsabilità per colpa della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)