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Sez. 1, Sentenza n. 9682 del 20/08/1992 (Rv. 478587 - 01)

Pubblica Amministrazione - Contratti - Esecuzione | Esecuzione del contratto prima dell'approvazione da parte della P.A. - Mancata sopravvenienza della formale stipulazione - Nullità del contratto per difetto di forma - Responsabilità della P.A. per colpa "in contrahendo" - Esclusione - Legittimazione della parte adempiente ad esprimere l'azione di indebito arricchimento - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478587-01

Pubblica Amministrazione - Contratti - Esecuzione

Il contraente che, sebbene non richiestone, esegue la prestazione prima dell'approvazione del contratto da parte della P.A. con la quale l'abbia stipulato e quindi prima che la stipulazione stessa venga regolarizzata nella forma scritta, "ad substantiam" per i contratti delle amministrazioni pubbliche, non può far valere, qualora non sopravvenga tale formale stipulazione, e, conseguentemente, il contratto resti nullo per difetto della forma suddetta, alcuna responsabilità della controparte per colpa (in contrahendo", derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, così da escludere l'ipotizzabilità di un affidamento incolpevole della parte adempiente, né è legittimato ad esperire un'azione di arricchimento indebito salvo che l'Amministrazione abbia riconosciuto l'utilità della prestazione ricevuta con la concreta utilizzazione di essa, senza che rilevi, a tale ultimo riguardo, che l'atto di riconoscimento manchi dalle prescritte approvazioni o controlli, atteso che questi possono condizionare l'efficacia degli atti amministrativi sul piano negoziale e non già la loro operatività quali dichiarazioni di scienza ed accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)