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Sez. 1, Sentenza n. 11628 del 09/05/2008 (Rv. 603832 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ | Art. 27, n. 2 della Convenzione di Bruxelles - Mancata impugnazione della sentenza - Efficacia sanante dell'eventuale incongruità C.E. del termine - Esclusione - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia - Presupposti - Insussistenza.
Stato
decisa il 2008-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603832-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ

Nel procedimento di riconoscimento delle decisioni straniere, la mancata impugnazione della sentenza non ha efficacia sanante dell'eventuale incongruità del termine di comparizione delle parti di cui all'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804, come, invece, prevede, con norma di carattere innovativo, l'art. art. 34, n. 2, del Regolamento CE n. 44 del 2001, nè sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato C.E., per l'interpretazione della citata norma della Convenzione, considerato che la Corte europea si è già espressa nel senso che non possa essere riconosciuta in altro Stato contraente una sentenza, qualora la domanda giudiziale non sia stata regolarmente notificata al convenuto contumace, anche se questi sia venuto dopo a conoscenza della sentenza impugnata e non l'abbia impugnata con i mezzi previsti dalle norme processuali dello Stato di origine (sentenza 12 novembre 1992, C-123/91, Minalmet).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 27 bis, Legge 21/06/1971 num. 804, Regolam. Comunitario 22/12/2001 num. 44 art. 34 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)