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Sez. 5, Sentenza n. 17937 del 06/09/2004 (Rv. 576807 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Atti impugnabili - Cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento - Impugnabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576807-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)