Sez. 5, Sentenza n. 6029 del 24/04/2002 (Rv. 553986 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Ruoli - Cartella - Impugnabilità per vizi propri - Vizi derivati dall'avviso di accertamento non fatti valere in origine - Deducibilità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di processo tributario, sia per l'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, che per l'art. 19 del D.Lgs n. 546 del 1992, i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria e, decidendo nel merito, ha dichiarato infondato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente, (nei cui confronti l'Ufficio aveva accertato un reddito di partecipazione non dichiarato in sede IRPEF) contro una cartella esattoriale basata su un accertamento divenuto definitivo; al riguardo la Corte ha ritenuto, fra l'altro, irrilevanti il fatto; che - in precedenza - identico accertamento, diretto contro la società partecipata dal ricorrente, fosse stato annullato da altro giudice tributario, su ricorso della stessa società).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)