Sez. 1, Sentenza n. 7062 del 29/11/1986 (Rv. 449140 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M. - PRESUPPOSTI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M. - PRESUPPOSTI.*
L'Obbligo di rapporto ex art. 3 cod. proc. pen. - stabilito nell'interesse superiore della giustizia e non delle parti private, cui la legge conserva la facoltà di denuncia diretta - è subordinato alla valutazione positiva, riservata al giudice civile, circa la ricorrenza di fatti nei quali possa ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio. (V 4119/86, mass n 446907; (V 3752/84, mass n 435737; (V 510/83, mass n 425302).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)