Sez. L, Sentenza n. 510 del 19/01/1983 (Rv. 425302 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M. - OMISSIONE - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M. - OMISSIONE - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo del giudice civile di fare rapporto al procuratore della Repubblica è stabilito, dall'art. 3 cod. proc. pen., nell'interesse generale della giustizia e non nell'interesse privato delle parti, alle quali non è consentito di dedurre come motivo di ricorso per Cassazione l'inosservanza di quell'Obbligo, salva la facoltà delle parti stesse di denunciare direttamente i reati che ritengano risultare dagli Atti. (Conf 6429/81, mass n 417244; (Conf 481/81, mass n 410948; (Conf 5797/80, mass n 409622; (Conf 2011/80, mass n 405643; (Conf 1714/80, mass n 405323; (Conf 6475/79, mass n 403209).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)