Sez. 2, Sentenza n. 4119 del 20/06/1986 (Rv. 446907 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M. - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M. - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo del giudice civile di fare rapporto al procuratore della Repubblica è stabilito dall'art. 3 cod. proc. pen. nell'interesse generale della giustizia per la repressione dei reati e non nello interesse privato delle parti, alle quali, pertanto, non è consentito dedurre come motivo di ricorso per Cassazione la inosservanza di tale Obbligo, salvo restando alle parti stesse di denunziare direttamente i reati che esse ritengano risultare dagli Atti del giudizio. (Conf 3752/84, mass n 435737; (Conf 510/83, mass n 425302; (Conf 6429/81, mass n 417244; (Conf 481/81, mass n 410948; (Conf 5797/80, mass n 409622; (Conf 1714/80, mass n 405323; (Conf 6475/79, mass n 403209).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)