Sez. U - , Sentenza n. 39005 del 29/04/2021 Cc. (dep. 28/10/2021) Rv. 281957 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati - Necessità di indicazione specifica dei luoghi oggetto del divieto e di determinazione della distanza dalla persona offesa – Sussistenza - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
Il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 16, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 387 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter, Cod. Civ. art. 342 bis, Cod. Civ. art. 342 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 272
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)