Sez. U, Sentenza n. 1558 del 18/09/1970 (Rv. 347429 - 01)
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE IN GENERE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRO IL PRIVATO CHE HA AGITO IN ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE IN GENERE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRO IL PRIVATO CHE HA AGITO IN ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Non e ammissibile l'Azione possessoria con la quale si tende ad eliminare la situazione di fatto conseguente all'esecuzione di un atto amministrativo emesso dalla pa nell'ambito delle sue potesta, e cio tanto se tale esecuzione sia avvenuta direttamente ad opera della pa, quanto se sia stata attuata da soggetti privati che, investiti esplicitamente o implicitamente del potere di esecuzione, abbiano agito come longa manus dell'amministrazione e nei limiti del potere ad essi conferito. (nel caso, il prefetto aveva autorizzato l'occupazione, da parte degli interessati, di un suolo occorrente per la costruzione di cinque alloggi per lavoratori agricoli, il cui progetto era stato approvato. Il proprietario del fondo esercito Azione possessoria nei confronti degli occupanti, Azione ritenuta inammissibile in base ai principi enunciati in massima). (V 1672'69 mass n 340622).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)