Sez. 5, Sentenza n. 31250 del 25/06/2013 Cc. (dep. 22/07/2013) Rv. 256358 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Condanna alla refusione delle spese della parte civile - Ricorso dell'imputato sul relativo capo - Censure sulla motivazione - Possibilità - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE
È ricorribile per cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile a condizione che siano indicate, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità della liquidazione e le violazioni dei limiti tariffari relativi alle attività difensive svolte dal patrono di parte civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)